Professione agente immobiliare
1754. Mediatore. È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
(1) L. 21 marzo 1958, n. 253, disciplina della professione di mediatore; l. 3 febbraio 1989, n. 39, modifiche e integrazioni alla l. 21 marzo 1958, n. 253; Norme tributarie: artt. 53, 75, 81, Tuir; art. 3, 6, 10, Iva.
1755. Provvigione. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
1756. Rimborso delle spese. Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.
1757. Provvigione nei contratti condizionali o invalidi. Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
1758. Pluralità di mediatori. Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
1759. Responsabilità del mediatore. Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
1761. Rappresentanza del mediatore. Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
1762. Contraente non nominato. Il mediatore che non manifesta a un compratore il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
1763. Fideiussione del mediatore. Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.
1764. Sanzioni. Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con l'ammenda.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi (c.p. 35).
1765. Leggi speciali. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.



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