
Servizi
SELEZIONA UN SERVIZIO PER CONTINUARE
Consigli utili
Documentazione pratica mutuo
Obblighi dei costruttori
Professione agente immobiliare
Registrazione scritture private
Servizi per il cliente acquirente
Servizi per il cliente venditore
Servizi per le imprese
Sicurezza impianti
Valutazioni e perizie immobiliari
Federazione Italiana Mediatori Agenti D'Affari
Privacy Essevi immobili
Attestato Certificazione Energetica
Acquistare Casa
Classificazione e certificazione energetica degli edifici
CONSIGLI AI NOSTRI CLIENTI:
- 1. Accertarsi che l'agente immobiliare al quale ci si affida sia regolarmente iscritto ai ruolo Agente D'Affari in mediazione immobiliare della Camera di Commercio e diffidare di chi non richiede uno specifico incarico di mediazione dell'immobile;
- Verificare sempre il sistema di promozione delle offerte immobiliari e scegliere l'Agenzia che possa offrire i migliori canali pubblicitari ;
- Selezionare le Agenzie che offrono il miglior servizio di consulenza immobiliare e finanziaria attente alle esigenze e problematiche del cliente;
- Accertarsi che, in caso di mancata vendita, l'Agenzia non potrà richiedere alcun compenso o rimborso spese, salvo accordi diversi;
- Nel conferire un incarico limitare lo stesso ad un periodo ben preciso;
- Diffidare dalle Agenzie che propongono rinnovi automatici dell'incarico, senza che sia prevista la possibilità di regolare disdetta alla naturale scadenza dell'incarico di vendita.;
- Diffidare dalle Agenzie che richiedono compensi superiori al dovuto e, in ogni modo, definire le provvigioni al momento del conferimento dell'incarico;
- Porre la dovuta attenzione nella determinazione del prezzo dell'immobile e diffidare di chi propone valutazioni eccessive al solo scopo di ottenere un contratto in esclusiva;
- In caso di acquisto, l'assegno lasciato a garanzia a titolo di deposito cauzionale deve essere non trasferibile e intestato al venditore;
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (Mod.NX55)
In data : Richiedente:
DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA (per entrambi)
[ ] Documento d'identità in corso di validità e codice fiscale
[ ] Certificato di residenza e stato di famiglia + stato libero (in originale)
[ ] Sentenza di separazione omologa e/o divorzio
[ ] Permesso di soggiorno in corso di validità
DOCUMENTAZIONE REDDITUALE (per entrambi)
Per Lavoratori Dipendenti:
[ ] Attestato di servizio
[ ] Ultimi tre cedolini stipendio
[ ] Ultimo modello CUD ed eventuale modello 730
[ ] Estratto conto personale degli ultimi 3 mesi
[ ] Posizione titoli (se disponibile)
Per Pensionati:
[ ] Ultimo modello CUD
[ ] Ultimo cedolino pensione
[ ] Estratto conto personale degli ultimi 3 mesi
Per Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti:
[ ] Ultimi due modelli unici completi di ricevuta di presentazione e ricevute dei
versamenti imposte (F 24)
[ ] Ultimo bilancio attività
[ ] Certificato della Camera di Commercio
[ ] Iscrizione all'albo professionale
[ ] Estratto conto degli ultimi 6 mesi personale e della Ditta e/o Società
[ ] Posizione titoli (se disponibile)
Qualora il cliente sia socio o amministratore di societa' occorrono anche i seguenti documenti della societa' :
-certificato della camera di commercio
-ultimi due bilanci
-ultimi due modelli unici completi di ricevuta di presentazione e ricevute dei versamenti imposte (F 24)
-E/c ultimi sei mesi
DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE L'IMMOBILE
[ ] Compromesso e/o proposta d'acquisto (se già sottoscritto)
[ ] Copia eventuale assegno versato in acconto
[ ] Atto di provenienza immobile
[ ] Schede catastali
[ ] Atto provenienza terreno (se l'immobile e' in costruzione)
[ ] Concessione edilizia (se l'immobile e' in costruzione)
[ ] Computo metrico e/o preventivo lavori (Mutuo Ristrutturazione / costruzione)
[ ] Copia contratto di mutuo da surrogare con piano di ammortamento (PER SURROGHE)
Il decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 prevede tre cose, nel caso di stipula di un preliminare avente per oggetto un immobile da costruire. Primo, l'obbligo a carico del costruttore/venditore di consegnare all'acquirente - prima o all'atto della stipula del contratto preliminare - una fideiussione, rilasciata da una banca o da un'impresa di assicurazione o ancora da un intermediario finanziario a cio' abilitato, a garanzia di tutte le somme o comunque dei corrispettivi incassati dal costruttore stesso sino al trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento.
Secondo, l'obbligo a carico del costruttore/venditore di consegnare all'acquirente (all'atto della stipula del con tratto definitivo di compravendita) una polizza assicurativa indennitaria di durata decennale a garanzia dell'obbligo a carico dello stesso di risarcire gli eventuali danni materiali e diretti dell'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi manifestatisi successivamente alla stipula del predetto atto di trasferimento della proprieta'. Terzzo, l'obbligo di conformare il contratto preliminare ad un contenuto ''minimo'' fissato dal legislatore.
Questi obblighi, pero', vengono applicati solo se ci sono due presupposti. Il presupposto soggettivo che riguarda le parti del contratto. In particolare, e' richiesto che a promettere di vendere sia un costruttore che agisce nell'esercizio di impresa e che a promettere di acquistare sia una persona fisica. Il presupposto oggettivo: deve trattarsi cioe' di ''immobili da costruire'', ossia di immobili per i quali ''sia gia' stato richiesto il permesso di costruire'', ma che ''siano ancora da edificare o per i quali la costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilita'''.
Per il caso in cui il costruttore ometta di rilasciare la fideiussione, la legge prevede espressamente la nullita' del contratto preliminare. La nullita', peraltro, puo' essere fatta valere solo dall'acquirente. La garanzia fideiussoria opera nel caso in cui il costruttore/ promittente venditore incorra in una ''situazione di crisi'' ovvero nei casi in cui il costruttore sia o sia stato sottoposto a esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.
1754. Mediatore. È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
(1) L. 21 marzo 1958, n. 253, disciplina della professione di mediatore; l. 3 febbraio 1989, n. 39, modifiche e integrazioni alla l. 21 marzo 1958, n. 253; Norme tributarie: artt. 53, 75, 81, Tuir; art. 3, 6, 10, Iva.
1755. Provvigione. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
1756. Rimborso delle spese. Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.
1757. Provvigione nei contratti condizionali o invalidi. Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
1758. Pluralità di mediatori. Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
1759. Responsabilità del mediatore. Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
1761. Rappresentanza del mediatore. Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
1762. Contraente non nominato. Il mediatore che non manifesta a un compratore il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
1763. Fideiussione del mediatore. Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.
1764. Sanzioni. Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con l'ammenda.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi (c.p. 35).
1765. Leggi speciali. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
La legge 296/06 - Finanziaria 2007 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2006 (suppl. ord. N. 244) - è entrata in vigore il 1.1.2007 come espressamente previsto al comma 1364 della novella.
Cosa significa obbligo di registrazione ?
La nuova disciplina, integrando il disposto dell'art. 10 D.P.R. 26.4.1986 n. 131, inserisce anche la figura dell'agente immobiliare tra i soggetti tenuti a richiedere la registrazione delle scritture negoziali (non autenticate).
Come si registra una scrittura privata non autenticata?
Per poter registrare una scrittura privata non autenticata, quale ad esempio il contratto preliminare di compravendita e/o di locazione, il contratto definitivo di locazione, ecc. occorre recarsi con almeno una copia del contratto sottoscritta in originale dalle parti contraenti ed almeno una fotocopia presso l'Ufficio del registro entro 20 giorni dalla data di sua stipulazione (30 giorni solo in caso di contratto di locazione di beni immobili), versando la relativa imposta di registro.
L'agevolazione per le commissioni di mediazione immobiliare :
Dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione è fruibile per un importo non maggiore di € 1.000,00.
Obblighi per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita :
Con l'avvento dell'anno 2007 è diventato obbligatorio registrare tutti quei contratti aventi natura negoziale, tra cui per eccellenza i contratti preliminari di compravendita. Le imposte da corrispondere sono € 168.00 come imposta fissa di registro e/o 0,5% della caparra confirmatoria e/o 3% di caparra penitenziale e/o acconti. Tali imposte sono a carico di entrambe le parti,.
Numerose proposte immobiliari a prezzi competitivi !
Grazie al nostro database di archivio immobili, potrete trovare numerose ed interessanti proposte immediatamente visibili con descrizione e fotografie di interni - esterni aggiornate quotidianamente. Nel caso in cui non ci fosse un immobile di vostro gradimento, potrete, entrando nella sezione "registrati" inserire la vostra richiesta e quando avremo l'immobile descrito, seguirà un email di contatto. Tutte le nostre proposte vengono promozionate su varie riviste di settore, settimanali,quotidiani, volantini, cartelloni vari, siti web, portali nazionali e internazionali per ottenere il massimo di visibilità e offrire qualità assoluta al servizio dei nostri clienti !
Visure ipotecarie e catastali gratuite !
In tutta la fase di acquisto sarete seguiti e consigliati da personale esperto e saranno eseguite se richieste visure ipotecarie e catastali subordinando il contratto di compravendita al buon esito delle verifiche ipotecarie,catastali,tecniche,urbanistiche, approvazione ente finanziatore...ecc. La nostra struttura su richiesta dell'acquirente segnalerà tecnici,professionisti, notai e fornirà eventuali preventivi richiesti.
Convenzioni con primari istituti di credito !
Insieme valuteremo e vi segnaleremo le migliori proposte di finanziamento degli istituti a noi convenzionati personalizzando il preventivo secondo le vostre richieste specifiche in costante contatto con un esperto degli enti erogatori.
I nostri servizi dedicati al cliente Venditore :
La vostra soddisfazione è il nostro successo !
Contestualmente alla visita del vostro immobile, forniremo gratuitamente il più probabile valore di mercato ,suggerendovi le migliori strategie di vendita personalizzate mediante il nostro sistema operativo e i nostri canali promozionali finalizzati alla conclusione della compravendita immobiliare.
Analisi e raccolta dei documenti del vostro immobile
Affidandoci l'incarico di mediazione per la vendita, seguiremo l'eventuale sistemazione delle pratiche tecniche-catastali garantendovi la tranquillità necessaria per l'espletamento di tutte le formalità di Legge richieste per il raggiungimento della compravendita.
Incarico di vendita : Successo immobiliare !
Considerando che nessun professionista può garantirvi se e quando verrà conclusa la vendita del vostro immobile, conferendo l'incarico all'EsseVi Immobili alle condizioni e modalità operative da voi liberamente concordate e convenute possiamo garantirvi il massimo impegno finalizzato al raggiungimento del reciproco interesse di vendita immobiliare.L'incarico di mediazione per la vendita è lo strumento chiaro ed efficace (depositato e predisposto ai sensi della legge 39/89 presso la Camera di Commercio di Bergamo) che impegna anche l'Agenzia Immobiliare ad azioni professionali e promozionali atte a ricercare e selezionare un potenziale acquirente. Ricordiamo inoltre che sottoscrivendo regolare incarico di mediazione , in caso di mancata vendita, nessuna provvigione sarà dovuta all'EsseVi Immobili.
Resoconti e nominativi clienti : la nostra trasparenza !
Su semplice richiesta, vi informeremo sull'attività mediatoria effettuata.
Trattativa e atto notarile : La nostra assistenza !
Tovato il promissario acquirente, vi seguiremo in tuttti i passaggi contrattuali; dalla proposta d'acquisto/preliminare sino all'atto notarile espletando nel limite delle nostre mansioni tutte le formalità richieste dalla compravendita.
Per le imprese che costruiscono :
· Ricerche di mercato - piani di fattibilità- analisi tecniche
Analisi mirate sugli indicatori economici / sociali che influiscono e determinano l'esito dell'operazione immobiliare.Ricerche e valutazioni per l'individuazione della potenzialità della zona d'intervento con strategie mirate alla riduzione dei rischi d'impresa.
· Attività di mediazione immobiliare
1. Compravendita e locazione di immobili turistici e case vacanza nelli valli bergamasche.
2. Compravendita e locazione di immobili residenziali di nuova costruzione in Bergamo e provincia
3. Gestione completa delle vendite di cantiere
4. Piani di finanziamento acquisto acquirenti tramite banche a noi convenzionate
5. Compravendita e affittanza immobilicommerciali, artigianali e industriali
· Incarichi di vendita a misura di cantiere
1. Incarichi studiati e personalizzati alle esigenze globali del cantiere stilati a garanzia e nel pieno interesse del costruttore.
2. Incarichi vincolati al raggiungimento minimo di vendite
· Organizzazione delle vendite in cantiere
1. Pianificazione delle vendite con strategie mirate
2. Ufficio vendite-promozione direttamente in cantiere (anche di Sabato e Domenica)
3. Creazione di book personalizzati e plastici tridimensionali con supporti visivi e dimostrativi.
4. Collaborazione con seri e motivati professioniosti in rete per il raggiungimento dei medesimi obiettivi di vendita
. Consulenza immobiliare-finanziaria a 360°
· Gestione delle vendite immobiliari
1. Raccolta delle proposte d'acquisto personalizzate e subordinate all'erogazione del finanziamento richiesto
2. Stipula dei preliminari di compravendita con assistenza tecnico-contrattuale
3. Registrazione scritture private agli uffici competenti come per Legge
4. Relazione trimestrale sull'andamento della nostra attività mediatoria e della promozione plubblicitaria effettuata
5. Conto-vendita, con impegnative di acquisto subordinate alla vendita dell'immobile di proprietà del cliente acquirente
· Pubblicità e promozione vendite
1. Studio e creazione di strategie mirate per ottimizzare l'azione incisiva pubblicitaria con l'immagine grafica del cantiere ( loghi, forme grafiche, rendering.....)
2. Distribuzione in aree mirate di depliants- opuscoli a colore quadricromia con foto, mini siti promozionali nei migliori portali nazionali ed internazionali di settore
3. Inserimento ad alta visione nel sito ufficiale dell'Agenzia
4. Promozione e diffusione di inserzioni e/o spazi promozionali del cantiere in vari giornali e riviste cartacee di settore
5. Pubblicità personalizzata da concordare con il costruttore-venditore
· Consulenza ed assistenza
1. Completo supporto contrattuale delle varie fasi immobiliari e assistenza sino all'atto notarile
2. Assistenza finanziaria per l'ottenimento del mutuo o prefinanziamenti erogati da istituti bancari con noi convenzionati
3. consulenza tecnica per la determinazione delle tipologie immobiliari richieste dal mercato
4. costante cura dei rapporti con i clienti acquirenti
SICUREZZA IMPIANTI
Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008
IMPIANTI:
a) impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura;
e) impianti per il gas di qualsiasi tipo;
f) ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo;
g) impianti antincendio;
OBBLIGHI DELLA PARTE VENDITRICE:
A) CONSEGNA
Il proprietario deve consegnare all'acquirente:
1) tutta la documentazione amministrativa e tecnica (progetto o elaborato tecnico dell'impianto, certificato di collaudo, dichiarazioni di conformità o di rispondenza);
2) i libretti di uso e manutenzione degli impianti.
La dichiarazione di conformità è rilasciata dalla ditta al termine dei lavori di installazione o modifica degli impianti.
Per i vecchi fabbricati la dichiarazione di conformità, se inesistente o irreperibile, può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza rilasciata da un tecnico abilitato.
L'acquirente può accordarsi con il venditore e decidere di non farsi consegnare i documenti indicati, specie nell'ipotesi in cui il venditore non li ha mai avuti, o non li ha conservati!
B) ALLEGAZIONE
All'atto di vendita del Notaio devono essere allegati la dichiarazione di conformità (comprensiva del progetto o elaborato tecnico che fanno parte integrante della dichiarazione) ovvero la dichiarazione di rispondenza per gli impianti installati prima del 27 marzo 2008, ove la dichiarazione di conformità non sia più reperibile, IN ORIGINALE.
L'acquirente può accordarsi con il venditore e decidere di non allegare all'atto notarile alcun documento.
C) GARANZIA
Il venditore deve garantire la conformità degli impianti alla normativa vigente al momento della loro installazione (o modifica), a prescindere dal loro attuale stato (a meno che non siano stati disinstallati).
Impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge n. 46/1990).
Tali impianti hanno goduto di un periodo transitorio per il loro adeguamento alla legge che comportava per l'impianto elettrico delle civili abitazioni l'installazione dell'interruttore differenziale (salvavita) di 30 milli ampere mentre dove vi era almeno un lavoratore subordinato (es. portiere) l'adeguamento richiedeva anche l'installazione dell'impianto di terra.
Impianti realizzati o ristrutturati dopo il 13 marzo 1990:
Per questa categoria di impianti il proprietario doveva, e deve tuttora, avvalersi di imprese abilitate le quali devono rilasciare la dichiarazione di conformità.
L'immobile con impianti non a norma, ovvero che potrebbero non esserlo (in mancanza di documentazione conservata dal venditore), è comunque commerciabile e quindi può essere venduto!
Il decreto non prevede nuovi obblighi di adeguamento degli impianti che non sono a norma.
(Ministero Sviluppo Economico 27 marzo 2008)
La garanzia può essere, in base agli accordi tra venditore e acquirente:
- TOTALE -> su tutti gli impianti;
- PARZIALE -> garanzia solo su alcuni impianti determinati;
- ESCLUSA -> acquirente e venditore possono accordarsi per escludere la garanzia
Nella clausola di garanzia del venditore, le parti possono limitare o escludere tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d'atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.
(MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO)
Se il venditore non dà garanzia che gli impianti sono a norma, l'acquirente si assume su di sè la responsabilità per ogni spesa o danno (es. incendio dell'immobile e danni a persone o cose) derivante dall' eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili.
IMPIANTI | GARANZIA |
Garanzia esclusa per tutti gli impianti | SI □ NO □ |
Garanzia su tutti gli impianti | SI □ NO □ |
a) elettrici
parafulmine, automazione porte e cancelli | SI □ NO □ SI □ NO □ |
b) radio Tv, antenne, elettronici | SI □ NO □ |
c) riscaldamento
- Autonomo
- Condominiale
climatizzazione, condizionamento refrigerazione
| SI □ NO □ SI □ NO □ SI □ NO □ |
d) idrici e sanitari | SI □ NO □ |
e) gas | SI □ NO □ |
f) ascensori - privato
- condominiale
montacarichi | SI □ NO □ SI □ NO □ SI □ NO □ |
g) antincendio
| SI □ NO □ |
Se foste interessati a una valutazione e/o perizia immobiliare contattate i nostri uffici. Un esperto sarà a vostra completa disposizione. Cliccando sul link valutazioni ,avrà una valutazione veloce entro 48 ore.
http://www.esseviimmobili.com/mod-ct-display_form-form_id-3.html
STIME, PERIZIE E VALUTAZIONI IMMOBILIARI
Le stime o perizie immobiliari determinano:
il più probabile valore valore di mercato,
il canone di locazione di un immobile abitativo commerciale o agricolo
il valore di trasformazione, a seguito di ristrutturazione, trasformazione d'uso, costruzione
una valutazione analitica nel caso di aziende agricole
Le perizie EsseVi Immobili servono anche a determinare il valore dell'immobile a garanzia di:
mutuo
prestito
contratto di leasing
la richiesta di danni a terzi
per redimere discussioni testamentarie
prima di atti di compravendita
Le stime sono richieste anche da chi decide di acquistare, vendere, ristrutturare o affittare un immobile, oppure per la valorizzazione o la valutazione di lavori eseguiti o da eseguire.
Essevi immobili tramite i suoi referenti sparsi su tutto il territorio di bergamo e provincia esegue stime e valutazioni immobiliari per la vendita, l'acquisto, la locazione, discussioni testamentarie, di:
Negozi, uffici, locali commerciali
Alloggi, appartamenti, ville e case di civile abitazione
Autorimesse, officine, depositi e magazzini;
Terreni agricoli, ed edificabili artigianali, commerciali e industriali;
Fondi rustici;
Fabbricati e capannoni per l'attività agricola, industriale, commerciale
Un Professionista eseguirà un sopralluogo prendendo visione dell'immobile da valutare e fornirà in brevissimo tempo, a seconda della richiesta, un giudizio di stima o la valutazione analitica.
Nota: EsseVi immobili
San Giovanni Bianco (BG)
L'agente immobiliare è un mediatore che si occupa dello scambio di beni immobili, prevalentemente lo scambio in compravendita o in locazione di abitazioni , di locali commerciali nuovi e/o usati e di terreni nonchè la cessione o l'affitto di aziende.
L'agente di affari in mediazione (o più semplicemente, il mediatore) è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione,di dipendenza o di rappresentanza

Nel ringraziarla per averci fornito i suoi dati personali, ai sensi del decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 (di seguito denominato "Legge") modificativo della L. 675/96, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.
1. Finalità del trattamento dei dati: i dati personali relativi alla Sua persona hanno lo scopo di consentire alle Ditta EsseVi Immobili, nonché ai suoi Consulenti/Agenti immobiliari di contattarla in merito alla sua richiesta, aggiornarla e/o proporle nuove proposte immobiliari in linea con i requisiti da lei segnalati, fornirle maggiori informazioni sulle proposte immobiliari di suo interesse, nonché evadere sue eventuali richieste di valutazioni immobiliari e di affidamento dell'incarico mediatorio.
Se il suo accesso è finalizzato alla richiesta di informazioni relative alle nostre offerte di lavoro e di collaborazione, i dati raccolti serviranno per fornirle informazioni più dettagliate sulla nostra struttura e alla tipologia delle opportunità di collaborazione offerte.
2. Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. Tutte le banche dati sono protette da specifiche password d'accesso esclusivamente a conoscenza del Titolare e dei Consulenti specificamente abilitati.
3. Conferimento o rifiuto di conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di poter dare corso alla sua richiesta di servizi.
4. Diffusione e trasferimento dei dati: i dati conferiti non sono soggetti a diffusione e trasferimento all'esterno; essi potranno essere comunicati:
a) alle società affiliate;
b) ai Consulenti Immobiliari preposti dalla stessa organizzazione ovvero specificamente da lei richiesti;
c) ai soggetti specificamente preposti alla gestione del servizio richiesto (esperti) e saranno diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio stesso;
I dati potranno essere inseriti nelle banche dati in uso interno di gestione.
5. Comunicazione dati: salvo quanto sopra indicato, i dati personali non verranno trattati per nessun altro motivo e saranno utilizzati per le sole finalità di cui al punto 1.
6. Diritti dell'interessato: la Legge (art. 7, 8 e 9) conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dello stesso.
Per consentire un più celere riscontro delle richieste formulate nell'esercizio dei suddetti diritti, le stesse potranno essere rivolte per iscritto a EsseVi Immobili presso la propria sede.
7. Titolare e responsabile del trattamento: Titolare del trattamento è EsseVi Immobili di Micheli; Responsabili del trattamento dei dati è EsseVi Immobili di Micheli, nonché i Consulenti/Agenti immobiliari autorizzati.
Dal 1° luglio 2009 l'Attestato di Certificazione Energetica diventa obbligatorio per tutte le compravendite immobiliari.
L'Attestato di Certificazione Energetica è un documento emesso a seguito di verifica delle prestazioni energetiche di una o più unità immobiliari. Tali prestazioni vengono indicate mediante indicatori di consumo - da A a G - in modo analogo a quanto avviene per gli elettrodomestici.
La normativa vigente (D.lgs 192/2005, D.lgs 311/2006, DPR 59/2009, DM 26/06/2009) prevede l'obbligo per il venditore di possedere l'Attestato di Certificazione Energetica, da esibire al futuro acquirente, prima dell'effettuazione della compravendita immobiliare
L'ATTO PUBBLICO DI VENDITA (ROGITO)
La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà della casa verso il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo); più genericamente si può dire che la compravendita immobiliare è l'accordo formale con il quale una parte, detta venditrice, trasferisce ad un'altra, detta acquirente, la proprietà di un determinato immobile a fronte del pagamento del prezzo pattuito. Per questi elementi di scambio, la compravendita (scambio di cosa contro denaro) si distingue dalla permuta (scambio di cosa contro cosa). L'atto di compravendita, detto anche rogito, normalmente si stipula davanti al notaio, presenti il venditore e il compratore, ed è redatto in forma pubblica. In tal modo il notaio garantisce l'identità delle parti, la legalità dell'ato e la veridicità di quanto in esso dichiarato. Al notaio spettano i controlli formali sull'esistenza di ipoteche o altri vincoli, sul rispetto delle norme edilizie e la conformità del rogito con gli atti precedenti (ad es.: il compromesso). Il rogito è l'atto conclusivo della compravendita. A seguito degli aggiornamenti normativi disposti dalla legge finanziaria 2006 (266/2005) e del decreto Bersani 223 del 2006 (diventato poi legge 248/2006), nelle cessioni di immobili ad uso abitativo intercorse tra privati il rogito deve riportare, tra gli altri dati:
o l'effettivo valore di cessione dell'immobile;
o le indicazioni analitiche delle modalità di pagamento (assegno, bonifico, etc);
o l'eventuale ricorso di una o di entrambe le parti ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio;
o le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.
In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.
LE IMPOSTE SULL'ACQUISTO DELLA CASA
L'acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell'immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la "prima casa" si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
Se oggetto dell'acquisto è la prima casa l'atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte: quando il venditore è un privato
o imposta di registro del 3%
o imposta ipotecaria fissa di 168 euro
o imposta catastale fissa di 168 euro
quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 4 anni dall'ultimazione lavori
o IVA del 4%
o imposta di registro fissa di 168 euro
o imposta ipotecaria fissa di 168 euro
o imposta catastale fissa di 168 euro
quando si acquista da impresa non costruttrice che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo 4 anni all'ultimazione lavori
o IVA esente
o imposta di registro del 3%
o imposta ipotecaria fissa di 168 euro
o imposta catastale fissa di 168 euro
Se oggetto dell'acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa l'atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:
quando il venditore è un privato oppure un'impresa "non costruttrice"e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, oppure un' impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori
o imposta di registro del 7%
o imposta ipotecaria del 2%
o imposta catastale del 1%
quando il venditore è un'impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall'ultimazione lavori
o IVA del 10% (20% se immobile di lusso)
o imposta di registro fissa di 168 euro
o imposta ipotecaria fissa di 168 euro
o imposta catastale fissa di 168 euro
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell'atto. Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della legge finanziaria per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo pagato.
Per tutte le altre compravendite in cui l'acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti e non dal valore catastale.
Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti e non dal valore catastale. Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all'ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al "valore normale" del bene. La legge definisce come valore normale "...il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi" (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972).
L'acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso il rogito deve riportare anche il valore catastale dell'immobile. L'agevolazione spetta a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.
Nel caso in cui la compravendita sia tassata sia tassata sulla base del valore catastale la legge stabilisce, inoltre, che le tariffe notarili devono essere ridotte del 30%.
Se, però, per l'acquisto della casa, l'acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato. Allo stesso tempo, non è possibile detrarre ai fini Irpef interessi passivi derivanti da importi di mutuo superiori al prezzo di acquisto.
L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comportano (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l'ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre sono previste onerose sanzioni pecuniarie amministrative.
Dal 2007 è possibile detrarre fiscalmente ai fini Irpef (nella misura del 19%) i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d'imposta. Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
L'acquirente, per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell'immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 158 del 10 luglio 2009 il decreto dello Sviluppo economico sulla certificazione energetica degli edifici, con le tanto attese linee guida nazionali.
In sostanza, dal 25 luglio 2009, anche le regioni che ancora non hanno definito una legge ad hoc, dovranno seguire le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
In Italia sono ancora poche le regioni che hanno disposto delle regole in materia di attestato di certificazione energetica.
Il decreto, emanato in attuazione della Direttiva europea del 2002, definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione, che si integrano alla normativa nazionale, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione.
Il provvedimento segue il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile scorso (n. 59), che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti.
breve un'altro regolamento definirà infine nelle prossime settimane le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.
Il decreto, quindi, rende operativa la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
Ecco in sintesi quanto, secondo le linee guida nazionali, deve contenere l'attestato di certificazione energetica.
a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento.
2. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo;
3. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dall'art. 6:
a) la validità temporale massima dell'attestato;
b) le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell'edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entita' significativa".
L'attestato di certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti piu' alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
Annunci 